Cancellazione volo

In caso di cancellazione del volo con un preavviso inferiore a 14 giorni dalla data prevista per la partenza la compagnia aerea è tenuta a corrispondere una compensazione pecuniaria che varia in base alla tratta di percorrenza.

Quando il volo viene cancellato la compagnia deve garantire ai passeggeri:

  • la riprotezione su un volo alternativo di classe equivalente od il rimborso del biglietto se preferito dal passeggero
  • cibo e bevande in attesa della partenza
  • eventuale pernotto in una struttura alberghiera
  • due telefonate, fax o e-mail

La compensazione pecuniaria non è dovuta se la compagnia aerea prova che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare in alcun modo (disposizioni delle autorità proposte al trasporto aereo, scioperi nazionali, eventi naturali che abbiano bloccato l’intero traffico aereo). Non sono circostanze eccezionali gli scioperi aziendali, i guasti al velivolo, i disservizi del gestore aeroportuale.

La riprotezione sul volo alternativo e l’assistenza devono essere garantiti ai passeggeri anche se la cancellazione sia stata comunicata con un preavviso superiore a 14 giorni o sia stata causata da circostanze eccezionali.

La Convenzione di Montreal del 1999, inoltre, prevede la possibilità di richiedere un risarcimento del “danno ulteriore” fino ad un massimo di 4.694 DSP (circa 5.889 Euro).

Per ottenere la compensazione pecuniaria sarà sufficiente dimostrare di aver concluso il contratto di trasporto esibendo la carta d’imbarco. Il “danno ulteriore” e la mancata assistenza dovranno, invece, essere provati dal passeggero che li lamenta attraverso la produzione di documenti (ricevute fiscali, fatture ecc.) e testimoni.


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