L’overbooking si verifica quando una compagnia vende per lo stesso volo un numero di posti superiore a quelli realmente disponibili facendo affidamento sulla previsione di eventuali rinunce da parte di alcuni passeggeri.
Tale comportamento, consentito dalla legge, comporta il rischio che si presentino al check-in un numero di passeggeri superiore alla reale capienza del velivolo.
In tal caso, se il vettore aereo nega l’imbarco ad alcuni passeggeri non rinunciatari, la compagnia aerea è tenuta a corrispondere una compensazione pecuniaria che varia in base all’effettivo ritardo sull’arrivo a destinazione del passeggero e alla tratta di percorrenza.
Nel caso il volo preveda uno scalo, per tratta si intende la distanza complessiva percorsa tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione finale.
Per esempio, se nell’itinerario di volo New York-Londra-Roma viene negato l’imbarco sul volo Londra-Roma la tratta da considerare non sarà solo la seconda ma la compagnia dovrà corrispondere la compensazione pecuniaria corrispondente all’intero itinerario.
Quando viene negato l’imbarco la compagnia deve garantire al passeggero:
- la riprotezione su un volo alternativo di classe equivalente od il rimborso del biglietto se preferito dal passeggero
- cibo e bevande in attesa della partenza
- eventuale pernotto in una struttura alberghiera
- due telefonate, fax o mail
La Convenzione di Montreal del 1999, inoltre, prevede la possibilità di richiedere un risarcimento del “danno ulteriore” fino ad un massimo di 4.694 DSP (circa 5.889 Euro).
Per ottenere la compensazione pecuniaria sarà sufficiente dimostrare di aver concluso il contratto di trasporto esibendo la carta d’imbarco. Il “danno ulteriore” e la mancata assistenza dovranno, invece, essere provati dal passeggero che li lamenta attraverso la produzione di documenti (ricevute fiscali, fatture ecc.) e testimoni.