Perdita coincidenza

Per le tratte a lunga percorrenza le compagnie aeree possono prevedere scali intermedi con trasbordo dei passeggeri da un aeromobile ad un altro.

Può succedere che, a causa di un ritardo sulla prima tratta, il passeggero giunga in ritardo per imbarcarsi sul secondo aereo. Anche un breve ritardo, pertanto, può trasformarsi in lunghe attese in aeroporto prima di essere imbarcati su un volo sostitutivo che porti il passeggero alla destinazione finale.

In questo caso la compagnia aerea è tenuta a corrispondere ai passeggeri interessati una compensazione pecuniaria proporzionata alla lunghezza della tratta da percorrere.

Per tratta si intende la distanza complessiva percorsa tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione finale.

Per esempio, se nell’itinerario di volo Roma-Londra-New Yorkil volo Roma-Londrasubisce un ritardo o è soggetto ad una cancellazione che impedisce di raggiungere Londra in tempo utile per imbarcarsi per New York, la tratta da considerare ai fini della compensazione pecuniaria serà quella corrispondente all’intero itinerario.

Quando il passeggero perde la coincidenza per cause a lui non imputabili la compagnia, comunque, deve garantire:

  • la riprotezione su un volo alternativo di classe equivalente od il rimborso del biglietto se preferito dal passeggero
  • cibo e bevande in attesa della partenza
  • eventuale pernotto in una struttura alberghiera
  • due telefonate, fax o e-mail

La compensazione pecuniaria non è dovuta se la compagnia aerea prova che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare in alcun modo (disposizioni delle autorità proposte al trasporto aereo, scioperi nazionali, eventi naturali che abbiano bloccato l’intero traffico aereo). Non sono circostanze eccezionali gli scioperi aziendali, i guasti al velivolo, i disservizi del gestore aeroportuale.

La riprotezione sul volo alternativo e l’assistenza devono essere garantiti ai passeggeri anche se la cancellazione sia stata comunicata con un preavviso superiore a 14 giorni o sia stata causata da circostanze eccezionali.

La Convenzione di Montreal del 1999, inoltre, prevede la possibilità di richiedere un risarcimento del “danno ulteriore” fino ad un massimo di 4.694 DSP (circa 5.889 Euro).

Per ottenere la compensazione pecuniaria sarà sufficiente dimostrare di aver concluso il contratto di trasporto esibendo la carta d’imbarco. Il “danno ulteriore” e la mancata assistenza dovranno, invece, essere provati dal passeggero che li lamenta attraverso la produzione di documenti (ricevute fiscali, fatture ecc.) e testimoni.


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